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Roma, 21 aprile 2017

 

Circolare n. 81/2017

 

Oggetto: Tributi – Contributo Antitrust 2017 – Delibere 1.3.2017 e 14.3.2017, su G.U. n. 90 del 18.4.2017.

 

L’Autorità della Concorrenza e del Mercato ha fissato la misura del contributo che le imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro devono versare per l’anno 2017.

 

L’importo dovuto è pari allo 0,059 per mille del fatturato riferito all’ultimo bilancio approvato e dovrà essere versato come per il passato entro il 31 luglio prossimo, secondo le istruzioni indicate dalla stessa Autorità (invariate rispetto agli anni scorsi).

 

Si segnala che le imprese di spedizione internazionale sono autorizzate a calcolare il contributo prendendo come base un fatturato ridotto; in particolare possono essere escluse alcune voci, quali i dazi doganali, l’IVA e i costi del trasporto.

 

Si rammenta che sul contributo in questione non ci sono contestazioni in atto, trattandosi di un tributo che viene richiesto alle imprese di tutti i settori economici, seppure solo di dimensioni medio-grandi, e che non è eccessivamente oneroso.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 56/2016

Codirettore

Allegati due

 

D-Lc/lc

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G.U. n.90 del 18.4.2017

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 1 marzo 2017 

Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita',  per

l'anno 2017.

 

                         L'AUTORITA' GARANTE

                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 

  Nella sua adunanza del 1° marzo 2017;

  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

  Visto  il  comma  7-ter,  dell'art.  10  della  legge  n.   287/90,

introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge  24  gennaio

2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo

2012,  n.  27,  il  quale  stabilisce  che  all'onere  derivante  dal

funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato

si provvede mediante un contributo di  importo  pari  allo  0,08  per

mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio  approvato  dalle

societa' di capitale, con ricavi totali superiori  a  50  milioni  di

euro, fermi restando i criteri stabiliti dal  comma  2  dell'art.  16

della legge n. 287/90 e che la  soglia  massima  di  contribuzione  a

carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la

misura minima;

  Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge  n.

287/90, introdotto dal comma  1  dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24

gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24

marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno

2014, il contributo e' versato, entro il  31  luglio  di  ogni  anno,

direttamente   all'Autorita'    con    le    modalita'    determinate

dall'Autorita'  medesima   con   propria   deliberazione.   Eventuali

variazioni della misura e delle modalita'  di  contribuzione  possono

essere adottate dall'Autorita' medesima  con  propria  deliberazione,

nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato  risultante  dal

bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma

restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;

  Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013,  il

contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e'  stato  pari

allo 0,08 per mille del  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio

approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali  superiori  a

50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti  dal  comma  2

dell'art. 16 della legge n. 287/90;

  Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in

data 22 gennaio 2014, n. 25293, del 28 gennaio 2015 e n. 25876 del 24

febbraio 2016 con le quali l'Autorita', al fine  di  limitare  quanto

piu' possibile gli oneri a  carico  delle  imprese,  ha  operato  una

riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e  2016  dello  0,02

per mille rispetto  all'aliquota  disposta  dalla  legge,  fissandolo

nella  misura  dello  0,06  per  mille   del   fatturato   risultante

dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con  ricavi

totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri

stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

  Considerato che la misura del contributo per gli anni 2014, 2015  e

2016 ha subito una sostanziale e  significativa  riduzione,  pari  al

25%, rispetto all'aliquota fissata dalla legge per l'anno 2013;

  Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 30  dicembre  2016,  n.  244,

inserito in sede di conversione, ai sensi del quale «Il  termine  del

31 dicembre 2016 previsto dall'art. 4, comma 6,  primo  periodo,  del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e'  prorogato  al  31  dicembre

2017, per il personale dell'Autorita' garante della concorrenza e del

mercato all'esclusivo fine dell'indizione di  una  o  piu'  procedure

concorsuali,  per  titoli  ed  esami,  per  l'inquadramento  a  tempo

indeterminato del  personale  assunto  alle  proprie  dipendenze  con

contratto a tempo determinato a seguito del superamento  di  apposita

procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilita'

finanziarie e  della  pianta  organica  rideterminata  ai  sensi  del

presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A  tal

fine, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la

pianta organica di cui all'art. 11, comma 1, della legge  10  ottobre

1990, n. 287,  e'  incrementata  di  trenta  unita'  con  contestuale

riduzione di quaranta unita' del contingente dei  contratti  a  tempo

determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo»;

  Considerato che tale modifica della pianta organica dell'Autorita',

a esito della  quale  le  risorse  complessive  in  servizio  vengono

ridotte di dieci unita' (aumento dei posti in ruolo per 30  unita'  e

contestuale riduzione  dei  contratti  a  tempo  determinato  per  40

unita'), e' suscettibile di  comportare  una  riduzione  delle  spese

complessive per il personale;

  Considerate,  inoltre,  le  esigenze  di  spesa  di   funzionamento

dell'Autorita',  anche  in  ragione   delle   previsioni   di   legge

finalizzate al contenimento della spesa alle quali l'Autorita' si  e'

prontamente adeguata e delle  ulteriori  misure  di  spending  review

spontaneamente adottate;

  Ritenuto che tali  elementi  consentono  di  ridurre  ulteriormente

l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di  funzionamento

dell'Autorita', fissando per l'anno 2017  la  misura  del  contributo

nello 0,059 per mille del fatturato;

  Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma

7-quater, della legge n. 287/90 al fine di individuare la misura  del

contributo dovuto per l'anno 2017;

 

                              Delibera:

 

  1. Di ridurre  per  l'anno  2017,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma

7-quater della legge n. 287/90, il contributo dello 0,021  per  mille

rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo  nella  misura

dello 0,059 per mille del fatturato risultante  dall'ultimo  bilancio

approvato, alla data  della  presente  delibera,  dalle  societa'  di

capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni  di  euro,  fermi

restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge  n.

287/90.

  2. Che la soglia massima di  contribuzione  a  carico  di  ciascuna

impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura  minima  e,

quindi, non superiore a 295 mila euro.

  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale

della  Repubblica  italiana,  sul  Bollettino  e  sul  sito  internet

dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

    Roma, 1° marzo 2017

 

                                           Il Presidente: Pitruzzella

 

Il segretario generale: Chieppa

 

 

 

 

 

 

 

 

GU n.90 del 18.4.2017

DELIBERA 14 marzo 2017 

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Modalita'   di   contribuzione   agli    oneri    di    funzionamento

dell'Autorita', per l'anno 2017.

 

                         L'AUTORITA' GARANTE

                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 

  Nella sua adunanza del 14 marzo 2017

  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

  Visto il  comma  7-ter,  dell'art.  10  della  legge  n.  287/1990,

introdotto dal comma 1  dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24  gennaio

2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo

2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima  applicazione,

all'onere derivante  dal  funzionamento  dell'Autorita'  si  provvede

mediante un contributo di  importo  pari  allo  0,08  per  mille  del

fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di

capitale, con ricavi totali superiori a 50  milioni  di  euro,  fermi

restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge  n.

287/1990 e che  la  soglia  massima  di  contribuzione  a  carico  di

ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento  volte  la  misura

minima;

  Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge  n.

287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24

gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24

marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno

2014, il contributo e' versato, entro il  31  luglio  di  ogni  anno,

direttamente   all'Autorita'    con    le    modalita'    determinate

dall'Autorita'  medesima   con   propria   deliberazione.   Eventuali

variazioni della misura e delle modalita'  di  contribuzione  possono

essere adottate dall'Autorita' medesima  con  propria  deliberazione,

nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato  risultante  dal

bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma

restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;

  Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013,  il

contributo  agli  oneri  di  funzionamento  dell'Autorita'  e'  stato

fissato dal citato comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n.  287/1990

nella  misura  dello  0,08  per  mille   del   fatturato   risultante

dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi

totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri

stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

  Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in

data 22 gennaio 2014, con la quale l'Autorita', al fine  di  limitare

quanto piu' possibile gli oneri a carico delle  imprese,  ha  operato

una riduzione del contributo per l'anno 2014  dello  0,02  per  mille

rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo  nella  misura

dello 0,06 per mille del fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio

approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50

milioni di euro, fermi restando  i  criteri  stabiliti  dal  comma  2

dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

  Vista la propria delibera n. 25293, del 28  gennaio  2015,  con  la

quale l'Autorita' ha confermato per l'anno  2015,  la  riduzione  del

contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta  dalla

legge, fissandolo nella misura dello 0,06  per  mille  del  fatturato

risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di  capitale

con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro,  fermi  restando  i

criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

  Vista la propria delibera n. 25876, del 24 febbraio 2016  la  quale

ha confermato che per l'anno  2016,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma

7-quater della legge n. 287/1990,  il  contributo  e'  fissato  nella

misura dello 0,06 per  mille  del  fatturato  risultante  dall'ultimo

bilancio approvato, alla data della delibera stessa,  dalle  societa'

di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di  euro,  fermi

restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge  n.

287/1990;

  Vista la propria delibera n. 26420, del 1° marzo 2017 la  quale  ha

ridotto per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater  della

legge n. 287/1990, il contributo dello 0,021  per  mille,  fissandolo

nella  misura  dello  0,059  per  mille  del   fatturato   risultante

dall'ultimo bilancio approvato,  alla  data  della  delibera  stessa,

dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni

di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art.  16

della legge n. 287/1990;

  Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma

7-quater, della legge n. 287/1990 al fine di individuare le modalita'

di versamento del contributo dovuto per l'anno 2017;

  Ritenuto inoltre di dover adottare le Modalita' di contribuzione  e

le Istruzioni relative al versamento del  contributo  agli  oneri  di

funzionamento dell'Autorita' per  l'anno  2017  al  fine  di  fornire

indicazioni alle societa' tenute al pagamento;

 

                              Delibera

 

    a) di approvare il documento recante «Modalita' di  contribuzione

agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della  concorrenza

e del mercato per l'anno 2017» allegato alla  presente  deliberazione

di cui costituisce parte integrante (allegato A);

    b) di approvare il documento recante le «Istruzioni  relative  al

versamento del contributo agli oneri di funzionamento  dell'Autorita'

garante della concorrenza e del mercato  per  l'anno  2017»  allegato

alla presente  deliberazione  di  cui  costituisce  parte  integrante

(allegato B).

  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale

della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet

dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

    Roma, 14 marzo 2017

 

                                           Il Presidente: Pitruzzella

 

Il segretario generale: Chieppa

 

 

 

 

                                                          Allegato A

 

MODALITA' DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'

GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2017

 

 

                                Capo I
                        Disposizioni generali

 

                               Art. 1.

                               Oggetto

    1. Il presente documento contiene le modalita'  di  contribuzione

agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della  concorrenza

e del mercato previsti dall'art. 10,  comma  7-ter,  della  legge  10

ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorita' ai sensi  dell'art.

10, comma 7-quater, della medesima legge.

 

                               Art. 2.

            Soggetti tenuti al versamento del contributo

    1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della  legge  n.  287/1990

l'obbligo del versamento del  contributo  e'  posto  a  carico  delle

societa' di capitale con ricavi totali  superiori  a  50  milioni  di

euro. Al fine di individuare i soggetti  tenuti  al  versamento  deve

tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico

(ricavi delle  vendite  e  delle  prestazioni)  dell'ultimo  bilancio

annuale approvato alla data del 1° marzo 2017.

 

                               Art. 3.

                        Misura del contributo

    1. Per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater,  della

legge n. 287/1990, il contributo e' fissato nella misura dello  0,059

per mille del fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato

alla data del 1° marzo 2017, dalle societa' di  capitale  con  ricavi

totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri

stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.

    2. La soglia  massima  di  contribuzione  a  carico  di  ciascuna

impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.

 

 

                                Capo II
                              Adempimenti

 

                                Art. 4.

                   Termini e modalita' di versamento

 

    1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990

il contributo e' versato direttamente all'Autorita', con le modalita'

indicate nelle «Istruzioni relative al versamento del contributo agli

oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del

mercato per l'anno 2017».

    2. Per l'anno 2017  il  versamento  del  contributo  deve  essere

effettuato entro il 31 luglio 2017, a partire dal 1° luglio 2017.

 

 

                              Capo III
                Controlli, accertamenti e rimborsi

 

                               Art. 5.

                              Controlli

    1. L'Autorita' svolge l'attivita' di accertamento  in  ordine  al

corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.

 

                               Art. 6.

                              Interessi

    1.  In  caso  di  omesso,  parziale  o  tardivo  versamento   del

contributo,  oltre  all'importo  non  versato  saranno   dovuti   gli

interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data  di  scadenza

del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2017.

 

                               Art. 7.

                        Riscossione coattiva

    1. In  caso  di  omesso  o  parziale  versamento  del  contributo

l'Autorita' procedera' alla  riscossione  coattiva,  mediante  ruolo,

delle somme non  versate  sulle  quali  saranno  dovute,  oltre  agli

interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

 

                               Art. 8.

                         Indebiti versamenti

    1. In caso di versamenti  di  contributi  non  dovuti  ovvero  in

misura  superiore  a   quella   dovuta,   e'   possibile   presentare

all'Autorita' una istanza motivata di rimborso, corredata  da  idonea

documentazione giustificativa. Tale  documentazione  comprende  copia

del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce  e  ogni  altro

elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento.

 

 

                                                        Allegato B

 

ISTRUZIONI RELATIVE  AL  VERSAMENTO  DEL  CONTRIBUTO AGLI ONERI DI

FUNZIONAMENTO  DELL'AUTORITA'  GARANTE  DELLA  CONCORRENZA  E  DEL

MERCATO PER L'ANNO 2017

 

Premessa.

    L'art. 5-bis, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,

nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n.  27,

ha aggiunto i commi 7-ter e  7-quater  all'art.  10  della  legge  10

ottobre 1990, n. 287.

    Ai sensi dell'art. 10, comma  7-ter,  della  legge  n.  287/1990,

introdotto dal comma 1  dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24  gennaio

2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo

2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere  derivante  dal

funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante  un  contributo  di

importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo

bilancio approvato dalle societa'  di  capitale,  con  ricavi  totali

superiori a 50 milioni di euro, fermi restando  i  criteri  stabiliti

dal comma 2, dell'art. 16, della legge n. 287/1990 e  che  la  soglia

massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere

superiore a cento volte la misura minima.

    Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della  legge  n.  287/1990

per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e'

versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente  all'Autorita'

con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima  con  propria

deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di

contribuzione possono essere  adottate  dall'Autorita'  medesima  con

propria deliberazione, nel limite massimo dello  0,5  per  mille  del

fatturato   risultante   dal   bilancio   approvato   precedentemente

all'adozione della delibera, ferma  restando  la  soglia  massima  di

contribuzione di cui al comma 7-ter.

    L'Autorita', nell'adunanza del 14 marzo  2017,  ha  approvato  le

presenti istruzioni con  le  quali  intende  fornire  indicazioni  ai

soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2017.

A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione  dei

  ricavi su cui calcolare il contributo

    Sono tenute al versamento del contributo le societa' di  capitale

che presentano ricavi risultanti dalla voce A1  del  conto  economico

(ricavi delle vendite  e  delle  prestazioni)  del  bilancio  annuale

approvato - alla data della delibera dell'Autorita' del 1° marzo 2017

- superiori a 50 milioni di euro.

    In forza del rinvio operato  dall'art.  10,  comma  7-ter,  della

legge n. 287/1990 ai criteri stabiliti dal  comma  2,  dell'art.  16,

della medesima legge,  per  gli  istituti  bancari  e  finanziari  il

fatturato e' considerato pari al  valore  di  un  decimo  del  totale

dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per

le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

    Nel caso di  societa'  legate  da  rapporti  di  controllo  o  di

collegamento  di  cui  all'art.  2359  del  codice   civile,   ovvero

sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento, anche  mediante

rapporti  commerciali  all'interno  del  medesimo  gruppo,   ciascuna

societa' e' tenuta a versare un autonomo contributo  sulla  base  dei

ricavi iscritti nel proprio bilancio.

B. Misura del contributo

    Per l'anno 2017, il contributo e' pari allo 0,059 per  mille  del

fatturato risultante dal bilancio annuale approvato dalle societa' di

capitale alla data del 1° marzo 2017.

    Il contributo e' determinato applicando detta aliquota ai  ricavi

risultanti dalla voce A1 del conto  economico  del  bilancio  annuale

approvato alla data del 1°  marzo  2017,  fermi  restando  i  criteri

stabiliti dal comma 2, dell'articolo 16, della legge n. 287/1990.

    La soglia massima di contribuzione a carico di  ciascuna  impresa

non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.

C. Modalita' e termini di versamento del contributo

    Il versamento dovra' essere effettuato entro il 31 luglio 2017, a

partire dal 1° luglio 2017.

    Al fine di agevolare le imprese contribuenti,  il  pagamento  del

contributo puo'  essere  eseguito  utilizzando  il  bollettino  M.Av.

spedito  a  ciascuna  societa'  tramite  posta  ordinaria   e   posta

elettronica certificata. Il bollettino M.Av. puo' essere pagato:

      presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale;

      attraverso le  soluzioni  di  remote  banking/internet  banking

messe  a  disposizione  dai  prestatori  di  servizio  di   pagamento

abilitati.

    Resta ferma, comunque, la facolta'  di  effettuare  il  pagamento

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11  intestato

a «Autorita' garante della concorrenza e del mercato» presso la Banca

Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN  IT83F  05696  03225

0000 70000 X11.

    All'atto del  versamento,  nella  causale  per  il  beneficiario,

devono essere  indicati  la  denominazione  del  soggetto  tenuto  al

versamento, il codice fiscale e  la  descrizione  della  causale  del

versamento.

    Il mancato o parziale  versamento  del  contributo  entro  il  31

luglio 2017 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva,

mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali  saranno  dovute,

oltre agli  interessi  legali  applicati  a  partire  dalla  data  di

scadenza del termine per il pagamento, le  maggiori  somme  ai  sensi

della vigente normativa.

    Per  ogni  ulteriore  informazione  e  chiarimento  e'  possibile

contattare l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,

inviando   un   messaggio   alla   casella   di   posta   elettronica

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